Vediamo come funziona il congedo parentale a ore, in quali casi è previsto e come si fa a presentare la domanda.

Il congedo parentale è un periodo in cui ci si può astenere dal lavoro in maniera facoltativa e che viene garantito ai genitori lavoratori dipendenti. Questo periodo di astensione al lavoro può essere ripartito tra entrambi i genitori e si applica sia nel caso di una nuova nascita, e quindi ai genitori naturali, sia nel caso di adozioni o affidamenti. La normativa prevede anche di poter usufruire del congedo parentale a ore, vediamo come funziona.

Maternità a ore: quali sono le leggi di riferimento?

Il congedo parentale frazionato in ore può essere richiesto secondo quanto viene stabilito dalla legge n°228 del 24 dicembre 2012. In base a questa legge le modalità con cui si può usufruire del congedo vengono stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Padre e figlia a casa
Padre e figlia a casa

In seguito, nel 2015 è stato anche emanato il decreto legislativo n°80/2015 (del 15 giugno 2015) con cui vengono definite le modalità con cui usufruire del frazionamento orario del congedo, anche in assenza di disposizioni specifiche nel contratto. In questo caso l’astensione viene concessa per “metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.”

INPS e congedo parentale a ore

Il congedo parentale può essere richiesto in modalità differenti giornaliera, mensile o anche oraria. Di norma il congedo parentale prevede 10 mesi di astensione dal lavoro, questi mesi possono salire a undici nel caso il cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per almeno tre mesi (periodo continuato oppure frazionato). La durata del permesso resta invariata anche se si sceglie la modalità di fruizione ad ore. Oltre al congedo facoltativo, ricordiamo che esiste anche la maternità obbligatoria che può essere anticipato in caso di gravidanza a rischio.

Le modalità possono essere alternate, quindi ci si può avvalere del permesso per giornate o mesi e alternarle a periodi in cui si utilizza la modalità oraria. È importante ricordare che i congedi parentali a ore non sono cumulabili con permessi o riposi. La domanda può essere presentata online secondo le modalità specificate nella circolare INPS di riferimento (n°152 del 18 agosto 2015). Inoltre occorre informare il datore di lavoro con un preavviso di 2 giorni.

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ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2022 17:17


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