Si potrà entrare di ruolo a scuola dopo un numero di mesi definito: addio al precariato scolastico. Le novità in arrivo.
La lunga stagione del precariato scolastico sembra avviarsi verso una fase di discontinuità. Le leggi sono cambiate e pare che, dopo anni di precariato scolastico, arrivi la luce in fondo al tunnel per tanti lavoratori del comparto. Al centro di questa svolta si collocano il Decreto legge n. 131 del 2024 e le ultime pronunce della Corte di Cassazione, che insieme ridisegnano il perimetro delle tutele per docenti e personale ATA.
Il Decreto Salva-infrazioni e il rafforzamento delle tutele: addio al precariato scolastico
Il Decreto Salva-infrazioni, approvato in via definitiva dal Senato nel novembre 2024, è nato come risposta diretta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l’Italia per l’abuso dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla scuola.
Il provvedimento ha introdotto misure più importanti, al fine di riconoscere i diritti di chi ha subito una successione irregolare di incarichi annuali, configurando il precariato come un fenomeno strutturale e non più episodico.

L’articolo 12 del decreto prevede la possibilità, per i lavoratori interessati, di richiedere un indennizzo economico attraverso un’azione giudiziaria, qualora sia accertato l’abuso. L’importo del risarcimento può arrivare fino a ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, raddoppiando di fatto il tetto massimo precedente.
La decisione finale resta affidata al giudice, chiamato a valutare la durata e la frequenza dei contratti, oltre agli eventuali ulteriori danni dimostrabili. Resta fermo, tuttavia, il principio secondo cui la violazione non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
Il limite dei 36 mesi di supplenze
A rafforzare l’impianto del decreto è intervenuta la Corte di Cassazione con una sentenza recente. Secondo i giudici di legittimità, il personale che abbia superato complessivamente i 36 mesi di supplenze, anche non continuative, non può essere ulteriormente impiegato con contratti a termine.
In presenza di posti vacanti, l’amministrazione è tenuta ad avviare un percorso di stabilizzazione.
La Corte, inoltre, ha chiarito che il ricorso esclusivo ai concorsi non è sufficiente a sanare l’abuso, soprattutto quando esistono graduatorie e professionalità già formate.