L’assegno di divorzio è un contributo economico (quasi sempre mensile) che un ex coniuge versa all’altro se esistono certi requisiti.

L’assegno di divorzio è un contributo assistenziale, che una persona versa periodicamente all’ex coniuge (in genere alla moglie). L’erogazione dell’assegno di divorzio deve essere sancito dal Giudice in presenza di determinati presupposti, quali l’assenza di reddito da parte del coniuge svantaggiato (oppure un reddito molto basso). Infatti, la funzione dell’assegno di mantenimento è di permettere che il coniuge svantaggiato abbia lo stesso tenore di vita (o uno molto simile) che aveva negli anni di matrimonio. Tuttavia, il coniuge che chiede l’assegno deve dimostrare di non poter avere un reddito migliore (ad esempio, perché non trova lavoro a causa della crisi economica o proprio perché non è in grado di lavorare).

Inoltre, anche dopo anni dal divorzio l’ex coniuge può ricevere parte del TFR percepita dall’altra parte, a condizione che non si sia risposato e percepisca l’assegno di mantenimento. Ad esempio, al coniuge con un assegno di mantenimento di 500 euro spetta il 40% del TFR annuo (bisogna dividere l’intero TFR per gli anni di lavoro). Quindi, se il TFR di 80.000 calcolato euro per 40 anni di lavoro, si ottengono 2.000 euro annui (80.000/40). Al coniuge divorziato spetta il 40%, cioè 800 euro ad anno, da moltiplicare per gli anni di matrimonio fino al divorzio.

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ultimo aggiornamento: 4 Novembre 2020 10:57


Quando l’ex marito si risposa: cosa succede

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