L’assegno di divorzio viene erogato a favore dell’ex coniuge svantaggiato come aiuto economico per permettergli di mantenere le condizioni di vita di quando era sposato: se l’ex coniuge che lo percepisce non si risposa, dura tutta la vita.

L’erogazione dell’assegno di mantenimento avviene a favore dell’ex coniuge svantaggiato economicamente perché senza reddito (o con basso reddito) e che non può conservare il tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Per quantificare l’importo dell’assegno bisogna tenere conto delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi (e della differenza tra loro), dei motivi del divorzio, della durata del matrimonio. La durata dell’assegno di mantenimento è a vita: la sua erogazione cessa solo quanto l’ex coniuge che lo percepisce si risposa o se la persona che deve versarlo muore o fallisce.

Se la donna (in genere sono loro a percepire l’assegno di mantenimento) convive con altra persona, l’assegno continua ad essere versato, a meno che la convivenza non comporti un miglioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge svantaggiato. In questo caso, l’importo dell’assegno viene ridotto. Allo stesso modo, l’assegno di mantenimento è decurtato se l’ex marito si risposa e ha dei figli. Nel caso che l’ex marito muoia dopo essersi risposato, l’ex moglie può contare in certe condizioni su parte del trattamento pensionistico e del TFR (è il Tribunale a stabilire le quote, tenendo conto della durata dei matrimoni).

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ultimo aggiornamento: 4 Novembre 2020 11:01


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