Dal mobbing al mancato pagamento dello stipendio: ecco quando è possibile presentare una lettera di dimissioni per giusta causa.

Spesso abbiamo sentito parlare di dimissioni per giusta causa, ma cosa si intende? E soprattutto quando può davvero essere applicata questa legge da parte del dipendente? Sono diverse le motivazioni che possono portare a delle dimissioni per un giusto motivo, ma necessariamente il dipendente – sia statale che privato – dovrà far avere al proprio datore di lavoro una lettera di dimissioni per giusta causa.

Lettera di dimissioni per giusta causa: contratto a tempo indeterminato

Quando si decide di abbandonare il proprio posto di lavoro si deve tenere a mente che bisognerà consegnare, al proprio datore di lavoro, una lettera di dimissioni. Questo servirà soprattutto se i motivi sono legati alla giusta causa e che devono far fede all’articolo 4 della legge n. 92/2012. Inoltre la lettera di dimissioni per giusta causa deve essere inoltrata all’Inps.

Ma non è tutto perché in allegato dovranno essere espletate anche le motivazioni che vi hanno portato a dare le dimissioni, allegando tutta la documentazione necessaria.

Lavoro in ufficio dopo la quarantena
Lavoro in ufficio dopo la quarantena

I motivi per le dimissioni per giusta causa

Quando ricorrono le motivazioni per le dimissioni per giusta causa? Questo accade nel momento in cui il nostro datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali. Ma non è tutto, perché la sua condotta deve essere tanto grave da non permettere più, al proprio dipendente, di poter proseguire nel lavorare insieme.

Va specificato, inoltre, che le dimissioni per giusta causa anche con contratto a tempo determinato non devono, per forza, rispettare il periodo di preavviso previsto per legge (per le dimissioni senza preavviso c’è tutta un’altra procedura). Tra le motivazioni per cui un dipendente può rassegnare le sue dimissioni ci sono:

-il mancato pagamento dello stipendio o un ritardo dello stesso;

-l‘omesso pagamento dei contributi previdenziali, a meno che il dipendente non ne sia a conoscenza e abbia accettato ciò;

mobbing o molestie sessuali da parte del datore di lavoro;

demansionamento o svuotamento delle funzioni del dipendente, ovviamente se ciò non è imputabile a motivi di organizzazione;

-lo spostamento della sedi di lavoro in un posto diverso, se non è imputabile a motivi organizzativi.

DONNAGLAMOUR ULTIM'ORA

ultimo aggiornamento: 11 Febbraio 2021 12:28


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