A causa del coronavirus COVID-19, il lavoro in molte zone d’Italia è sospeso: facciamo chiarezza su come viene regolamentato caso per caso.

Per cercare di tenere sotto controllo i potenziali contagi dovuti al coronavirus COVID-19, il governo italiano ha emesso un decreto che impedisce l’accesso nelle aree dove il virus ha già preso piede, provocando disagi (anche) a chi in quelle aree ci lavora. I dipendenti che si sono trovati nella situazione di fermo e quarantena, stanno dunque affrontando una riforma complessa sulla quale vorremmo far chiarezza.

Potrebbe capitare a chiunque di noi, dunque è meglio saperne di più: ecco che cosa succcede ai lavoratori in zone a richio, in caso di attività aziendale sospesa e nei diversi tipi di quarantena.

Lavoro e zone a rischio: lo stipendio è garantito?

Il decreto ministeriale 23 febbraio 2020, n°6 (spiegato nel dettaglio da un approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro) prevede che: se un lavoratore non può allontanarsi da casa, per misure precauzionali legate ai contagi, lo stipendio viene comunque garantito e regolato dalla Cassa Integrazione Ordinaria.

lavoro e concentrazione
lavoro e concentrazione

In alternativa, dove è possibile, ci si può avvalere dello smart working, ovvero il lavoro in remoto. Il dipendente, in questo modo, ha la possibilità di poter svolgere normalmente le sue attività, senza essere presente fisicamente in azienda.

Attività aziendale sospesa: cosa succede?

Per cercare di contenere la diffusione del virus, è possibile che vengano vietati gli accessi a zone già interessate dai contagi. In questi casi, se l’azienda si trova in una zona di rischio, le attività lavorative verranno sospese da decreto ministeriale.

Anche in questo caso, il diritto ad essere retribuiti rimane. Il lavoratore, infatti, è impossibilitato a svolgere le sue attività per motivi non riconducibili al suo volere, ma imposte da regolamenti ministeriali. È previsto dunque che vengano applicate le normative che regolano la Cassa Integrazione Ordinaria.

Quarantena obbligatoria e volontaria: come cambia la retribuzione?

Lavoratori
Lavoratori

I casi legati alla quarantena sono di due diverse portate e regolamentazioni:

• Se la quarantena è obbligatoria, perché stabilita da sanitari che dispongono un periodo di osservazione per sintomi simili a quelli del virus, la gestione è uguale a quella che normalmente viene regolarizzata in caso di assenza per malattia.

• Se un dipendente sospetta di essere entrato in contatto con il virus e decide di mettersi in quarantena volontaria, ha un comportamento di prudenza oggettiva. Questo caso viene visto come l’astensione obbligatoria prevista dal decreto ministeriale 23 febbraio 2020, n. 6 ed è dunque regolato dalla Cassa Integrazione Ordinaria.

Assenza per paura di contagio: che cosa capita?

I lavoratori che rimangono assenti per paura di contagi, ritenendo l’espandersi del virus un motivo sufficiente per stare a casa dal lavoro, sbagliano di grosso. Se applicato in zone non a rischio accertato, questo comportamento può sfociare in quella che viene definita assenza ingiustificata. Tale condotta potrebbe costringere l’azienda a mettere in atto processi disciplinari, contro il dipendente assente, e portare al licenziamento del soggetto.

Questo provvedimento viene preso in considerazione in tutti quei casi in cui la paura di contagio non sia fondata. Se nel territorio non sono stati date precise indicazioni sui possibili contagi accertati, l’astensione per questa paura è priva di fondamento oggettivo.

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ultimo aggiornamento: 25 Febbraio 2020 15:55


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