Coppia gay si trasferisce a Bologna e chiede il riconoscimento dell’adozione della figlia, già precedentemente ottenuto negli Stati Uniti, dove le due donne convivevano.

Nuovo passo avanti nel mondo delle adozioni per i gay. Due donne, coppia da anni negli Usa, da dieci sono diventate entrambe madri, con la fecondazione eterologa da donatore anonimo. Poco dopo le nascite di una bimba e di un bimbo, ciascuna ha ottenuto l’adozione del figlio dell’altra, con sentenze di tribunali americani che hanno attribuito ad entrambe le madri le responsabilita’ genitoriali.

Dal 2013 ad una di loro, insegnante universitaria, e’ stata attestata la cittadinanza italiana per discendenza: ha preso quindi la residenza a Bologna dove il nucleo si e’ trasferito e ora chiede al tribunale dei Minori dell’Emilia-Romagna che venga riconosciuta anche in Italia l’adozione della figlia della moglie, come sancita dal Tribunale statunitense.

Dal 2013, infatti, le due donne gay sono sposate negli States, in precedenza erano legate da una ‘domestic partnership’, un’unione civile. L’istruttoria al tribunale dei Minori si e’ conclusa e si sta attendendo la decisione del collegio dei giudici, con il parere negativo e gia’ depositato della Procura, dove si sottolinea come un accoglimento sarebbe contrario alla legge italiana.

Nel ricorso presentato dall’ avvocato Claudio Pezzi, che assiste la donna gay, si fa notare come la domanda,”che e’ espressa anche nell’interesse della minore, si fonda sull’esigenza di tutelare il diritto alla vita familiare della figlia, che dalla nascita vive una situazione caratterizzata dalla stabilita’ di relazioni affettive familiari in un rapporto di filiazione con entrambe le madri (la madre biologica e la madre adottiva) e nella relazione con il fratello, di pochi mesi piu’ giovane”.

Il bambino si e’ visto attribuire nel frattempo la cittadinanza italiana per discendenza dalla madre cittadino, mentre l’altra madre e la figlia godono di permesso di soggiorno europeo concesso nel 2013 dalla questura di Bologna per ragioni familiari, in virtu’ dell’accertamento di un valido nucleo familiare costituito all’estero.

Il legale sottolinea poi come la domanda di adozione si qualifichi come “step parent adoption” o “second parent adoption”, essendo in vita il genitore biologico del minore, il quale ha prestato il consenso nella procedura di adozione all’ estero e lo ha riformulato nel ricorso italiano.

In questa fattispecie, “non si recide il legame con il genitore biologico e non cessano le responsabilita’ genitoriali che vengono ad essere condivise con il genitore adottivo”.

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ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2022 12:42


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